STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI

II LIVELLO

 

“Unione Nazionale Associazioni Tutela Ambiente Animali”

 

(approvato dall’Assemblea Costituente dell’Associazione del 5 febbraio 2011)

 

Art. 1 - Costituzione e Scopi

E’ costituita, con sede legale in Vaie,(TO), via Roma nr.1 ai sensi della legge 266/91, della L.R. 29 agosto 1994 n. 38, e D.G.R n. 38-2389 del 5 marzo 2001 e successive integrazioni e modificazioni l’associazione;

Unione Nazionale Associazioni Tutela Ambiente Animali E’ un' associazione di volontariato di secondo livello senza fini di lucro, è apartitica, aconfessionale, si ispira alle citate leggi ed ai principi di carattere solidaristico e democratico, perseguendo finalità di solidarietà sociale e la realizzazione di iniziative finalizzate alla tutela dell’Ambiente e degli Animali L’associazione è gestita, nei modi stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto, direttamente dalle Organizzazioni di Volontariato aderenti, con la funzione di membri del Consiglio Nazionale L’associazione opera nel territorio italiano

Art. 2 - Finalità e Attività

Ferma restando l’autonomia delle singole Associazioni, sia nell’organizzarsi che nel perseguire le rispettive finalità, la Associazione “Unione Nazionale Associazioni Tutela Ambiente Animali”coordinando le Aderenti, si prefigge di:

Proteggere gli Animali,la Natura e l’Ambiente, la Flora e la Fauna, e il Patrimonio Ittico con l’istituzione del Corpo delle Guardie che vengono costituite all’interno del G.I.D.A, Gruppo Intervento Difesa Ambientale, organo dell’Unione Nazionale Associazioni Tutela Ambiente Animali a cui è affidata la gestione dell servizio di Vigilanza.

Collaborare con gli Enti egli Organismi Pubblici, Enti, Associazioni per la Prevenzione e la Tutela del Patrimonio Zoofilo, Ittico, Faunistico, Ambientale

Formare operatori specializzati per la vigilanza ambientale terra - acqua, per l'attività d'informazione verso gli utenti e le scuole, e d'accertamento e di denuncia verso tutte le forme di maltrattamento degli animali, inquinamento e di degrado ambientale, attraverso il rispetto delle leggi.

Accertare e perseguire violazioni di disposizioni in materia ambientale,zoofila,faunistica, ittica, contenute in norme statali e regionali, nonchè nei provvedimenti istitutivi dei singoli comuni.

Creare appositi corsi e seminari per valorizzare e specializzare le guardie volontarie, ed anche i semplici associati che si riterranno interessati, per giungere alla formazione di singoli o gruppi.

Divulgare l’Educazione Ambientale e Zoofila attraverso i suoi Soci, particolarmente, nel mondo dei giovani e delle scuole.

Favorire e diffondere l'informazione in materia ambientale, con particolare riferimento agli aspetti educativi e formativi, nonchè alla legislazione relativa.

Collaborare con le Autorità competenti con le proprie strutture appositamente istituite per opere di soccorso in caso di calamità naturali o disastri a carattere ecologico e per gli interventi di Protezione Civile.

 

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività: per la realizzazione di quanto oggetto delle finalità dell’Associazione, la stessa potrà richiedere, anche per conto delle Aderenti, la nomina a Guardie Zoofile, Ittiche, venatorie, Ambientali ai Comuni e alla Regione,alle Amministrazioni preposte, dei propri Soci, aventi l’idoneità prevista dalle normative vigenti.

L’Associazione, potrà convenzionarsi con gli Enti Pubblici che vorranno richiedere la collaborazione del controllo del Patrimonio Zoofilo, Ittico, Faunistico, Ambientale.

La stessa, potrà richiedere direttamente ai sensi del T.U.L.P.S, la nomina delle Guardie

Guardie Zoofile, Ittiche, Venatorie, Ambientali, ai fini della Tutela del Patrimonio Zoofilo,

Ittico, Faunistico, Ambientale.

Potrà inoltre avvalersi d’eventuali mezzi o strumenti, propri o messi a disposizione dagli Enti convenzionati, per il perseguimento dei fini statuari

L’Associazione intende operare per partecipare alla stesura od alla modifica delle leggi per l'ambiente, partecipare alla gestione dei parchi delle aree protette.

L’Associazione si prefigge di realizzare lo spirito e la lettera delle leggi e dei regolamenti posti a salvaguardia dell'Ambiente;

L’Associazione potrà altresì gestire per conto di Enti o Società pubbliche o private beni o materiali destinati in beneficenza per l’alimentazione animale o di materiali o beni utili alla gestione materiale delle Sezioni, o attività destinate alla raccolta di fondi o prodotti da destinarsi agli animali o alla sovvenzione di essi ovvero alle strutture destinate ad accoglierli o a mantenerli oppure all’attività operativa dell’Associazione, altresì potrà effettuare le stesse attività ai fini della Protezione Civile, quindi destinando le raccolta a progetti specifici.

Art. 3 - Soci

Possono aderire alla Associazione tutte le organizzazioni di Volontariato, che abbiano finalità compatibili con quelle dell’Unione Nazionale Associazioni Tutela Ambiente Animali, iscritte o iscrivibili ai Registro Regionali.

La domanda di ammissione nella quale si dichiara di accettare lo Statuto Associativo e le deliberazioni degli organi sociali va inoltrata al Consiglio Direttivo che, entro un mese dal ricevimento, delibera nel caso l’organizzazione non possa essere ammessa.

L’ammissione del socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.

I soci hanno diritto a :

a. essere informati sulle attività e le iniziative della Associazione;

b. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

c. intervenire alle Assemblee dei soci, votare il bilancio ed esercitare le funzioni di elettorato attivo e passivo.

Gli associati partecipano alle Assemblee dei soci rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale.

I soci hanno l'obbligo di:

a. partecipare alle Assemblee ed all’attività della Associazione;

b. rispettare e far rispettare le norme dello statuto, del regolamento e le delibere degli organi sociali;

c. versare le quote sociali

d. svolgere le proprie attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

 

Art. 4 - Recesso ed esclusione del Socio

Il recesso da socio può avvenire in qualunque momento. La comunicazione della volontà di

recedere va fatta per iscritto al Presidente, ed ha effetto immediato se il socio recedente non ha obblighi in corso con lo stesso.

L' esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo quando un’Associazione contravviene agli obblighi stabiliti dallo statuto o dal regolamento. Avverso la delibera di esclusione, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, l’Associazione esclusa potrà presentare proprie controdeduzioni. I diritti di partecipazione alla Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Organi Sociali

Sono organi sociali :

a. l' Assemblea dei Soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. il G.I.D.A

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salva la corresponsione del rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’incarico ricoperto.

Art. 6 - Assemblea

L' Assemblea è organo sovrano ed è composta dai soci che vi partecipano ognuno con un proprio rappresentante aventi tutti uguale rappresentatività e peso.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno due volte l'anno ed ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo. La convocazione della Assemblea può avvenire su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci, in tal caso il Presidente deve convocarla entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

L' Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria .

L' Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione - che potrà tenersi trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione- qualunque sia il numero dei soci presenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, con indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, inviato a ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L' Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese; delibera con voto segreto per le questioni relative a persone o quando richiesto dalla maggioranza dei presenti.

In caso di voto palese a parità di voti prevale il voto del Presidente.

L' Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti :

a. approvare i bilanci preventivo e consuntivo;

b. approvare il programma annuale di attività;

c. determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri del Consiglio Direttivo;

d. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

e. determinare le quote associative;

f. discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L' Assemblea straordinaria delibera, con le modalità e le maggioranze di cui agli art. 15 e 16 del presente Statuto:

a. sulle modifiche dello statuto,

b. sullo scioglimento della Associazione.

 

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, compreso tra 3 e 9,determinato con le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento dell’assemblea ad ogni rinnovo di cariche.

Ogni mandato ha la durata di anni 3 e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce orientativamente ogni tre mesi ed ogni qual volta il Presidente o almeno 1/3 dei consiglieri lo richiedano. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo :

a. dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea;

b. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea;

c. predispone il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;

d. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;

e. redige, su proposta del tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone

all'approvazione dell'Assemblea;

f. delibera sulle domande di adesione e sull’esclusione da socio

g. elegge il Presidente tra i suoi membri.

h. ratifica o respinge le proposte di nomina specifica per i responsabili G.I.D.A. regionali e provinciali

i. favorire l'aggregazione delle organizzazioni di volontariato, garantendo il rispetto dell'originaria identità di ciascuna;

e) realizzare il collegamento delle aderenti per la ricerca e la definizione di un'azione unitaria,

armonizzando i vari apporti attorno ad obiettivi comuni;

f) sostenere e collegare le iniziative e le attività delle aderenti aiutandole a potenziare l'efficacia operativa;

g) promuovere la crescita culturale di tutte le realtà di volontariato offrendo alle organizzazioni occasioni di dibattito e confronto, organizzando momenti di formazione e di sensibilizzazione;

h) affiancare le organizzazioni nell'impegno della partecipazione e nel mantenimento dei

rapporti con i responsabili delle istituzioni e degli Enti locali,

i) rappresentare le organizzazioni aderenti al Coordinamento presso le autorità e gli organismi locali;

j) aiutare le organizzazioni di volontariato non aderenti per le necessità che esse manifestano;

k) autorizzare la costituzione di strutture di collegamento in aree territoriali sub provinciali;

m) nominare il Segretario ed il Tesoriere;

p) designa, su indicazione delle Associazioni aderenti, i propri rappresentanti in seno ad organismi provinciali, regionali e nazionali.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, adottando i provvedimenti

conseguenti sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio stesso; vigila e cura il funzionamento della Associazione; adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito con compiti di ordinaria amministrazione dal Vice presidente.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria parte dei propri compiti al Vice presidente o ad altri componenti il Consiglio Direttivo.

 

Art. 9 – G.I.D.A

Il GIDA, Gruppo Intervento Difesa Ambientale, è l’organo dell’Unione Nazionale Tutela Ambiente Animali a cui è affidata la gestione e il coordinamento del servizio di vigilanza delle aderenti, non ha funzioni politiche ma esclusivamente tecnico-operative.

Il G.I.D.A ha un proprio assetto così composto: Comando o Coordinamento Nazionale, Comando o Coordinamento Regionale e Comando o Coordinamento Provinciale.

Il Comando o Coordinamento Nazionale, è composto dal Responsabile e dal Vice Responsabile che vengono designati dal Consiglio Direttivo, anche in fase di costituzione, tra coloro che posseggono i requisiti necessari allo svolgimento di tali funzioni quali:

Annoverino uno stato di servizio quantomeno decennale in analoghe strutture,

Possiedano una rilevante attitudine alla gestione dell’organico Dimostrino una conoscenza approfondita delle Leggi e della Giurisprudenza in materia siano dotati di spiccato senso di responsabilità individuale e di chiare doti di mediazione, uniti ad una ferma capacità decisionale.

Gli stessi, potranno individuare ulteriori figure subalterne per il regolare funzionamento della struttura.

Il Comando o Coordinamento Regionale , è composto dal Responsabile e dal Vice Responsabile gli stessi vengono proposti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione aderente, anche in fase di costituzione, al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica.

I requisiti per l’accettazione sono quelli richiesti per il Coordinamento Nazionale.

Potranno individuare ulteriori figure subalterne per il corretto funzionamento della struttura.

La funzioni del Coordinatore Nazionale:

Definire le linee guida della struttura

Emanare le direttive di indirizzo del GIDA

Dirimere le controversie interne

Sovrintende alle controversie interne

Funzioni del Vice coordinatore Nazionale

Emanare disposizioni applicative relative alle disposizioni del Coordinatore Nazionale

Vigilare sulla puntuale applicazione delle disposizioni emanate

Sovrintende al corretto svolgimento delle attività di vigilanza del G.I.D.A, anche utilizzando strutture all’uopo predisposte e ne riferisce al Coordinatore Nazionale e al Consiglio Direttivo

Coordinare le strutture locali a tal fine deputate.

Art. 13 - Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci devono essere approvati entro il 30 aprile quello consuntivo riferito all'anno precedente, entro il 30 Novembre il preventivo dell’anno successivo.

Le norme di compilazione del bilancio sono demandate alle disposizioni di legge applicabili e, se adottato, al regolamento di cui all'art. 17 del presente statuto. Per l’espletamento delle attività di rendicontazione e gestione dei bilanci, viene istituita la figura del tesoriere, come indicato dall’art.7 comma M. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

a) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;

b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità del Coordinamento nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

c) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo.

 

Art . 14 - Patrimonio

Il patrimonio della Assemblea è costituito da :

a) beni mobili e immobili di proprietà dello stesso;

b) erogazioni, lasciti, donazioni.

Le fonti di finanziamento sono :

a. quote sociali;

b. proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

c. contributi di Enti pubblici e privati;

d. contributi pubblici e di privati;

f. la gestione economica del patrimonio;

g. ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura di associazione di volontariato.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che perseguono scopi analoghi.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15- Modifiche allo Statuto

Modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei soci. Le odifiche vengono approvate dall' Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza ei ¾ dei soci, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 - Scioglimento della Assemblea

Lo scioglimento viene deliberato dall' Assemblea Straordinaria, validamente costituita con il voto favorevole dei¾ dei soci.

Il Patrimonio verrà devoluto su delibera dell’Assemblea ad organizzazioni con le medesime finalità.

Art. 17 - Regolamento

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per programmare le iniziative e la gestione, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di approvare un apposito regolamento.

Art. 18- Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e,per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Presente Statuto consta di n.06 pagine contenenti 18 articoli, (dal n. 1 al 18), lo stesso è stato regolarmente letto e approvato dall’unanimità dei convenuti come specificatamente indicato nell’atto costitutivo allegato al presente Statuto.

 

 

REGOLAMENTO GUARDIE VOLONTARIE

ART. 1

Le Guardie operanti per l’Associazione Tutela Ambiente Animali, le quali potranno assumere la denominazione di Zoofile, Ecologiche, Ittiche, Venatorie o altro, a seconda della qualifica che verrà loro assegnata dalle Autorità preposte a tale nomina o dalla Associazione, sono quei collaboratori che realizzano in pratica, il primo fine dell’Associazione, cioè quello di vigilare ed operare sull’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, dell’ambiente e della natura, il servizio è svolto armato nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 2

Le Guardie devono essere Soci operativi dell’Associazione e garantiscono dietro sottoscrizione di un documento, la propria adesione e accettazione alle norme statutarie nonché al Regolamento che Ne disciplina la Figura, il Servizio, l’Operatività, essi, così come previsto dalla normativa specifica, dovranno essere regolarmente assicurati, assumendosi inoltre tutte le responsabilità Civili e Penali concernenti il loro operato, autorizzando pertanto l’Associazione a prendere provvedimenti disciplinari.

ART. 3

Le Guardie che siano direttamente proposte per la nomina dall’Associazione o siano nominate da altri Enti o Istituzioni Pubbliche ed affidate in carico operativo all’Associazione, devono sempre considerarsi come: Guardie dell’Associazione Tutela Ambiente Animali, e pertanto sottostare alle sue norme statutarie ed al Regolamento. Le Guardie, operano coordinate dal l 'Organo, preposto a tale scopo dallo Statuto dell'Associazione, ovvero il G.I.D.A , acronomino di Gruppo Intervento Difesa Ambientale Quanto espresso in questo articolo è parte determinante per la tutela delle responsabilità morali ed operative dell’Associazione stessa; pertanto se ne chiede presa d’atto e piena adesione alle Autorità ed agli organi competenti, preposti alle nomine in oggetto.

 ART. 4

 Presso tutte le Sezioni dell’Associazione possono essere costituiti nuclei di Guardie, disciplinate secondo il Regolamento e le norme statutarie dell’Associazione stessa.

ART. 5

 Per essere proposti dall’Associazione a conseguire il Decreto di nomina a Guardia, l’interessato deve redigere una domanda scritta. Qualora la sua domanda venisse accolta, dovrà frequentare , come Allievo, un Corso,indicato dall’Associazione, (salvo che non sia già in possesso di Decreto di G.P.G, o abbia prestato servizio come Guardia in altre Associazioni o Enti, o sia stato in forza presso i vari Corpi di Polizia dello Stato, in questo caso la richiesta è presentata immediatamente), di formazione teoricopratico per le materie attinenti il servizio che andrà a svolgere, della durata di mesi tre, al termine del quale se l’Allievo sarà ritenuto idoneo, si provvederà al nullaosta per la richiesta di nomina verso le Autorità competenti. Nel caso che la Guardia sia stata nominata da altre Istituzioni essa deve sempre presentare domanda di ammissione. L'allievo in attesa di Decreto non potrà in nessun modo essere impiegato nei servizi d'Istituto, salvo espressa autorizzazione della competente Prefettura, limitatamente al fine di completare il percorso formativo, esclusivamente in orario diurno e con una pattuglia composta da almeno due Guardie e un Capo Pattuglia.

ART. 6

 Il compito delle Guardie dell’Associazione consiste nel prevenire e reprimere le infrazioni alle Leggi alle quali sono preposte, non trascurando iniziative educative volte a far acquisire una convinta e corretta sensibilità verso ogni forma di vita e la tutela dell’ambiente in cui viviamo, affiancando a tale scopo tutte le Associazioni, gli Enti e le Autorità che perseguono tali finalità. Le stesse non devono mai dimenticare che per la buona riuscita dei servizi, devono godere della stima e la fiducia dei cittadini e che ad acquistarla valgono la condotta esemplare sotto ogni rapporto, il perfetto e coscienzioso adempimento dei loro doveri, i modi educati, non meno lo scrupoloso rispetto dei diritti e delle libertà che le Leggi accordano ai cittadini, quando il loro intervento si renda necessario, devono agire con prontezza, calma e prudenza, fattori questi che permettono di valutare sempre esattamente le situazioni e di non varcare i limiti tracciati dalle Leggi.

ART. 7

La Guardia dell’Associazione offre la sua collaborazione volontaria e gratuita per l’assolvimento di tutti i compiti ad essa affidati per l’espletamento dei servizi, nei modi e nei tempi indicati rispettando scrupolosamente le disposizioni impartite dai superiori.

ART. 8

Le Guardie devono dare disponibilità operativa non inferiore ad un giorno la settimana, fermo restando che la Guardia permane in servizio, anche se non comandato 24 ore su 24. Qualora per motivi personali non fosse possibile assolvere a tale impegno, dovrà essere presentata giustificazione scritta, fermo restando che detti esoneri non superino i minimi che discrezionalmente verranno indicati, superati i quali si applicano le sanzioni disciplinari previste.

 ART. 9

Le Guardie DEVONO impegnarsi a frequentare i corsi di aggiornamento e perfezionamento che verranno istituiti dall’Associazione, anche in collaborazione con Enti, Istituzioni o Autorità Pubbliche.

ART. 10

Le Guardie espletano il servizio in uniforme o, in abiti civili, solo su espressa autorizzazione scritta del Capo Nucleo, per l'espletamento dei servizi legati alla funzione di P.G. attribuita dal Decreto di nomina, (Regio Decreto 1604, Legge 181/2004) per la divisa, l’Associazione stessa ne promuova la creazione di un modello unico per tutte la sedi, e consecutivamente ne ottenga l’approvazione delle competenti Autorità. La divisa o gli abiti civili devono essere sempre in stato tale da potersi indossare senza offendere la dignità dell’Associazione; le Guardie in servizio devono, essere sempre munite della tessera di riconoscimento e relativo distintivo, conservata con la massima cura. Le Guardie medesime in servizio hanno l’obbligo di aderire a tutte le richieste d’intervento che ad esse vengono rivolte dalle Forze dell’Ordine, da Istituzioni o Enti Pubblici dando loro l’appoggio necessario.

ART. 11

Tutte le qualifiche e gradi alle Guardie dell’Associazione ed i relativi tesserini, al di fuori delle cariche elettive, sono rilasciate dal Capo Nucleo, fatta salva l’approvazione del Responsabile del G.I.D.A. o suo Delegato. I tesserini inerenti alle qualifiche ed i relativi gradi espressi nello schema dell’organigramma interno avranno le seguenti caratteristiche: •Tesserino di colore ROSSO per gli Ufficiali •Tesserino di colore ARANCIO per i sottufficiali •Tesserino di colore VERDE per gli Agenti . Tutte le Guardie aventi la territorialità delle Sezioni di appartenenza sono proposte, per la nomina, su delega del Responsabile del G.I.D.A, dal Capo Nucleo. Il Capo Nucleo può proporre una o più qualifiche o gradi secondo le esigenze della Sezione per i settori di cui l'incarico. Il Capo Nucleo e il Vice Capo Nucleo sono proposti per la carica direttamente dal Responsabile del G.I.D.A. Per quanto attiene alle diverse qualifiche e gradi relativi a: Capo Pattuglia e Vice Capo Pattuglia, questi saranno scelti per l’incarico da un’apposita commissione formata dal Capo Nucleo e dal Vice Capo Nucleo più due Sottoufficiali e da un rappresentante degli Agenti.

ART. 12

Tutte le Guardie devono attenersi al rispetto dello schema dei gradi come indicato dall’organigramma interno dell’Associazione, rispettandone la gerarchia. Non ottemperando a tale disposizione saranno applicate sanzioni disciplinari.

ART. 13

Per i servizi deve essere istituito un libro, o sistema informatico sul quale saranno registrati giornalmente i fogli di servizio contenenti, i nomi delle Guardie in servizio, le località dove il servizio stesso è stato svolto, l’ora di inizio e la fine del medesimo e, le eventuali note. Un registro o, sistema informatico analogo a quello prescritto al comma precedente deve essere istituito per le annotazioni delle Guardie con l’indicazione dei verbali eventualmente elevati. I fogli di servizio sono contenuti in un blocchetto apposito, numerati progressivamente e composti da triplice copia.

ART. 14

Le Guardie devono osservare, nell’espletamento del loro servizio la competenza territoriale affidatagli, (è prevista la possibilità di richiedere l’estensione ad altre Province per poter ottimizzare il servizio), oltre che ad attenersi scrupolosamente ad operare per i compiti d’istituto di loro pertinenza, qualsiasi abuso commesso in tal senso prevede, oltre alle responsabilità personali che derivano da tale causa, la relativa sanzione disciplinare.

ART. 15

Le Sezioni territoriali hanno l’obbligo entro cinque giorni di inviare copie dei verbali redatti dalle proprie Guardie alla Sede Centrale. Le stesse dovranno redigere un rapporto scritto sul comportamento e l’operato di ogni singola Guardia da inviarsi mensilmente alla Sede Centrale ove sarà predisposto un particolare registro.

ART. 16

I provvedimenti disciplinari a carico delle Guardie sono: ORDINARIO e SPECIALE 1. Ordinario : si applica per lievi infrazioni alle norme statutarie o al Regolamento. I provvedimenti disciplinari ordinari sono cumulabili fino a determinare la radiazione e conseguente revoca del Decreto di nomina; essi sono così articolati: a) Prima infrazione: ammonizione scritta; b) Seconda infrazione : sospensione dal servizio con ritiro della tessera e relativo Decreto di nomina per un tempo che sarà determinato dalla Sede Centrale, comunque non inferiore a mesi tre (adottata con esecuzione immediata); c) Terza infrazione : radiazione ed espulsione dall’Associazione e revoca definitiva del Decreto di nomina (adottata con esecuzione immediata). 2. Speciale: si applica quando la Guardia commette infrazioni gravi verso le norme statutarie o al Regolamento, si da aver creato gravi disservizi o di aver recato discredito al prestigio dell’Associazione, dei suoi Organi Periferici o Centrali. Il provvedimento Speciale comporta la radiazione e l’espulsione dall’Associazione e da qualsiasi incarico in essa svolto e la revoca definitiva del Decreto di nomina (adottata con esecuzione immediata).

ART. 17

Tutti i provvedimenti disciplinari sono resi esecutivi dal Responsabile del G.I.D.A. o suo delegato, i quali possono adottare provvedimenti diretti quando ad essi pervengano fatti e prove che ne giustificano l’attuazione a carico di qualsiasi Guardia. Per ogni provvedimento disciplinare il Responsabile del G.I.D.A o suo Delegato sarà affiancato da una apposita Commissione, costituita da quattro elementi scelti tra i membri dell’Associazione. Il verdetto di tale Commissione sarà insindacabile. Tra i provvedimenti disciplinari può essere attuato anche l’esonero dalla carica o grado che la Guardia punita rivestiva.

ART. 18

I provvedimenti disciplinari possono essere proposti per l’applicazione al Responsabile del G.I.D.A o suo Delegato dal Capo Nucleo e/o qualsiasi incaricato con qualifica e grado superiori nei confronti dei subalterni e viceversa mediante rapporto scritto ove saranno espressi chiaramente e dettagliatamente i motivi oggetto del reclamo. Il Responsabile del G.I.D.A o suo Delegato verificherà la consistenza dei fatti e adotterà i debiti provvedimenti i quali saranno comunicati alla persona oggetto dello stesso il quale avrà cinque giorni per opporre reclamo, con lettera raccomandata A.R., indirizzata al G.I.D.A.

Art. 19

Squadra Affari Interni, (S.A.I). Per il corretto svolgimento dei servizi e la prevenzione e repressione di abusi e scorrettezze procedurali ed operative, è costituita la Squadra affari interni (S.A.I), alle dirette dipendenze del coordinatore Interregionale o di un responsabile delegato. La Squadra S.A.I. È composta da: – Responsabile Squadra S.A.I – Vice Responsabile Squadra S.A.I – Responsabile Provinciale Squadra SAI – 3 Guardie proposte dalle Sezioni di Vigilanza al Coordinatore Interregionale La Squadra S.A.I, ha competenza interregionale e i suoi componenti operano sul territorio indistintamente dalla provincia di rilascio del Titolo di Guardia e, a tal fine a loro sarà richiesta l'estensione del decreto per le provincie di competenza. La S.A.I. di propria iniziativa o su segnalazione del Capo Nucleo o della Commissione di Vigilanza, effettua controlli interni all’organico del nucleo limitatamente agli aspetti inerenti al regolare svolgimento del servizio di istituto, del rispetto delle norme legislative e procedurali e dei Regolamenti. Il Responsabile della squadra riferirà direttamente alla commissione di Vigilanza, e, come previsto dal T.U.L.P.S, alla Questura competente.

ART. 20

Eventuali modifiche al presente Regolamento e norme potranno essere apportate da una Commissione formata dal Responsabile del G.I.D.A , da due Capi Nucleo e da tre rappresentanti del Consiglio Nazionale che, successivamente ne daranno comunicazione a tutti gli Organi dell’Associazione .

ART. 21

Il presente Regolamento e le norme in esso contenute è parte integrante alle indicazioni statutarie dell’Associazione e pertanto la sua applicazione è immediata.

ART. 22

È’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento ufficiale dell’Associazione Tutela Ambiente Animali

ART. 23

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni previste dal Codice Civile e Penale.

ART. 24

Il presente regolamento e le norme in esso contenute consta di n° 24 articoli e n° 5 pagine.